Il testo del disegno di legge è stato varato dal Consiglio dei Ministri l’8 febbraio 2007, è stato redatto dagli staff legislativi dei due Ministri Barbara Pollastrini (DS, Pari Opportunità) e Rosy Bindi (Margherita, Famiglia). È stato presentato all’esame del Senato della Repubblica, in quanto in quell’Aula erano già stati presentati provvedimenti simili. Se approvato al Senato, il testo passerà all’esame della Camera dei Deputati che, per licenziarlo definitivamente, dovrà approvarlo nel medesimo ed identico testo.
Siamo arrivati al dunque: tra mille polemiche ci stiamo avvicinando a un possibile punto di non ritorno per qunto riguarda una delle istituzioni fondamentali su cui si fonda la nostra società: lo stravolgimento del concetto di famiglia, con l’approvazione dei cosiddetti «DI.CO.». Questo acronimo sta per “DIritti e doveri delle persone stabilmente COnviventi”.
Chi potrà utilizzare i DICO?
Coloro che beneficierebbero degli effetti del disegno di legge, qualora approvato in via definitiva dalle Camere, sarebbero i conviventi ovvero «due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale».
Partendo dal presupposto che le leggi esistenti tutelano appieno i diritti individuali e che al nostro tempo viene lasciata, giustamente, grande libertà di coscienza a ogni persona, anche in materia di gusti sessuali, non si riesce a capire come mai così tanti politici e politologi appartenenti all’area del centro-sinistra (e, purtroppo, non solo…) abbiano inserito nell’agenda politica questo tema come una priorità. O forse lo si capisce benissimo: recuperare voti è diventato un fine che giustifica ogni mezzo. Lo dimostrano l’approvazione dell’indulto e le “liberalizzazioni” promosse dal “governo” Prodi per riuscire a recuperare una piccola porzione degli innumerevoli consensi persi nei primi mesi del suo governo.
Sono in totale disaccordo con questo decreto legge per due motivi fondamentali: nel caso di convivenze stabili, esiste già una forma per ufficializzare lo status familiare, che si chiama “matrimonio”, civile o religioso esso sia; in secondo luogo, se è vero che si possano estendere alcuni diritti a coppie in particolari situazioni che non vengono menzionate dalla legge attuale, sarebbe molto più conveniente e pratico andare a intervenire in modo circonciso laddove si riscontrino piccole lacune in materia giudiziaria.
Sono quindi sempre più portato a pensare che questo tema, che tra le altre cose non rappresenta uno dei problemi più importanti che l’attuale governo deve risolvere, serva solo per garantire la possibilità di una convivenza ufficiale tra persone dello stesso sesso. Il passo successivo è la possibilità di adoziona anche per queste pseudo-famiglie? Sarebbe una conseguenza logica.
Se si legge in modo più approfondito la legge, si vede che, oltre a questa problematica di fondo, i DI.CO. prevedono l’introduzione di alcune anomalie come l’ottenimento della cittadinanza da parte di extracomunitari che intraprendono una convivenza con un cittadino italiano, anche se solo in possesso di un visto turistico, la possibilità di inserirsi nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica, …
Ma a che pro?
Segue un’analisi dettagliata dei diritti che verrebbero acquisiti qualora il decreto legge venisse approvato definitivamente.
I principali diritti previsti con l’introduzione dei DI.CO., immediatamente fruibili, sono i seguenti:
- Decisioni in materia di salute e in caso di morte: ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, per quanto attiene alle decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti. E la designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.
- Permesso di soggiorno: si consente al convivente straniero (comunitario e extracomunitario) che è già legalmente in Italia per altri motivi (ad es. turistici) di ottenere il permesso di soggiorno per convivenza
- Alloggi di edilizia pubblica: la materia rientra nelle competenze regionali; varie regioni stanno già introducendo punteggi aggiuntivi per i conviventi. La norma di principio introduce un vincolo per tutte le Regioni, un livello essenziale dei diritti, le modalità sono scelte dalle Regioni.
Esistono anche dei diritti che sono riconosciuti, me che diventano fruibili dopo un determinato periodo di tempo:
- Contratto di locazione: in caso di morte di uno dei conviventi, che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l’altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni. La disposizione si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.
- Agevolazioni in materia di lavoro, con tre anni di convivenza sono facilitati trasferimenti e assegnazioni di sede dei conviventi.
- Trattamenti previdenziali e pensionistici : questo diritto verrà regolamentato dalla prossima riforma delle pensioni, con l’intenzione del legislatore di garantire diritti soprattutto a favore dei conviventi più deboli.
- Diritti di successione: con nove anni di convivenza, fatti salvi i diritti dei cosiddetti legittimari (quelli i cui diritti sono comunque intangibili) al convivente spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Quando si fa testamento non cambia nulla rispetto ad oggi; si può disporre liberamente, salvi i diritti intangibili dei riservatari (la cosiddetta riserva, dove invece il convivente non è ricompreso). Quando manca il testamento, il convivente ha dei diritti ereditari significativi ma non del tutto equivalenti al coniuge.) Sicché accade che il convivente ha diritto a:
- un terzo dell’eredità, se concorre un solo figlio;
- un quarto dell’eredità, se concorrono due o più figli;
- metà in caso di concorso con ascendenti legittimi (genitori o nonni) o con fratelli e sorelle;
- tutta l’eredità in mancanza di figli, di ascendenti (genitori o nonni), di fratelli o sorelle e, in assenza di altri parenti entro il terzo grado.
Link utili:
1, in cui si spiega un possibile utilizzo dei DI.CO. per raggiungera la poligamia;
2 diritti-e-doveri-delle-persone-stabilmente-conviventi.pdf, testo completo




