
Proprio mentre la finanziaria del governo Prodi impone un rincaro dello pseudo canone RAI di 5 Euro, arriva una buona notizia per chi, per protesta o semplicemente per tele-indipendenza, si rifiuta di pagare l’odioso balzello. Una importante sentenza, emessa da un giudice di pace di Varese, impone alla tv statale un risarcimento per iterate vessazioni e intimidazioni a favore di un concittadino tradatese (!).
L’articolo è tratto da la Padania del 16/12/2006.
Viale Mazzini condannato per aver inviato lettere minacciose di sollecito
Innovativa sentenza a Varese
L’invio, da parte della Rai, di ripetuti bollettini di pagamento del canone è illegittimo. Lo ha deciso il giudice di pace di Varese Cinzia Biondi al quale si è rivolto un cittadino di Tradate vessato dalla tv di Stato e non in possesso di alcun apparecchio: era stato questo stesso - spiega l’avvocato Diego Mazza di Busto Arsizio che l’ha difeso - «a comunicare per raccomandata alla Rai i motivi per i quali non era tenuto al pagamento del canone».
Il giudice ha accolto la domanda, condannando la Rai al rimborso delle spese legali e al pagamento di un importo simbolico di 50 euro. Davanti al giudice - precisa Mazza - «ho sostenuto che il testo delle lettere inviate dalla Rai era minaccioso e che la reiterazione dell’invio costituiva un ingiusto disturbo e una perdita di tempo per il destinatario». Disturbo - rimarca l’avvocato - «causato da una cattiva gestione dell’azienda Rai che non ha tenuto in alcun conto le risposte inviatele».
Stufo di essere «vessato dalle continue richieste della Rai di pagamento del canone», il cittadino si è rivolto alla giustizia dopo aver risposto alla tv di Stato, «negando l’utilizzazione dell’apparecchio televisivo» e chiedendo il risarcimento dei danni. A metà del 2002 il malcapitato si lamentò di aver ricevuto una diffida dalla Rai in quanto non risultante incluso negli elenchi degli abbonati della televisione: nonostante avesse risposto con raccomandata di non possedere alcun televisore, all’inizio del 2003 la Rai gli indirizzò un’ulteriore diffida con minaccia di controlli da parte della Finanza.
L’aspetto assolutamente innovativo di questa sentenza è il fatto che, «nonostante le eccezioni preliminari formulate dalla difesa della Rai, il giudice di pace si è ritenuto competente a giudicare sulla questione». Di fatto, dunque, è stato il giudice di pace e non quello ordinario a occuparsi della vicenda. Un secondo aspetto riguarda le conseguenze che la sentenza avrà: la Rai, infatti, «potrebbe subire diverse cause da parte dei destinatari delle lettere di diffida».
Con questa sentenza, dunque, si apre un nuovo capitolo per quanti sono vessati dalla Rai che, per far pagare il canone, ricorre anche a pressioni ingiustificate, specie quando il cittadino non possiede il televisore. Secondo il giudice Biondi «non è consentito minacciare una conseguenza ponendola sotto la condizione di un pagamento». Per questo la Rai è stata condanna a pagare il costo delle due raccomandate nonché il disagio e la perdita di tempo subiti dal cittadino di Tradate. Si chiude, dunque, un capitolo: da oggi la Rai non potrà più minacciare i cittadini che non sono in possesso del televisore. Solo, infatti, chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge - come annota la stessa Rai - «pagare il canone di abbonamento tv. Trattandosi di un’imposta sul possesso o sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive». Nel caso dell’abbonamento per uso privato, il canone - annota la Rai - è unico e copre tutti gli apparecchi posseduti o detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia. Non esistono, infatti, più i canoni per le seconde case, così come per le autoradio e per le imbarcazioni da diporto. È possibile, inoltre, la disdetta dell’abbonamento che si verifica allorquando l’abbonato cede tutti gli apparecchi in suo possesso dando comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore, oppure quando l’abbonato comunica di non essere più in possesso di alcun apparecchio fornendone comunicazione. Nel caso in cui gli abbonati intendano rinunciare all’abbonamento senza cedere ad altri i loro apparecchi, devono presentare disdetta entro il 31 dicembre, chiedendo il suggellamento degli apparecchi.



